Scarica lo Statuto aggiornato all’ultima assemblea dei soci del 15/01/2013 (PDF)
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ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
Il giorno 30/04/2001 in Modena si costituisce l’associazione sportiva dilettantistica denominata “ VESPA CLUB MODENA“ regolata dai seguenti articoli:
art. 1 – sede e durata
L’associazione sportiva dilettantistica “VESPA CLUB MODENA“ ha sede in Modena, via Papa Giovanni XXIII n°10/A; l’associazione ha decorrenza dalla data di stipula ed avrà termine al 31.12.2030.
art. 2 – natura e caratteristiche
L’associazione “VESPA CLUB MODENA“ è un ente non commerciale, non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Esso ha un carattere assolutamente apolitico.
L’associazione non prevede e fa divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione.
art. 3 – scopi
In quanto tale rappresenta e cura gli interessi del motociclismo, ne studia i problemi, promuove e diffonde la conoscenza tecnica motociclistica, promuove e favorisce lo sviluppo della circolazione e del turismo motociclistico.
Le attività strumentali e connesse attuate per il raggiungimento dello scopo principale sono:
- Organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni sportive motociclistiche e di veicoli equiparati;
- Organizzazione di attività di turismo motociclistico; tutela degli interessi degli utenti motociclistici;
- Promozione ed organizzazione di attività per la sicurezza, educazione e circolazione stradale;
- Qualsiasi altra attività correlata agli scopi principali perseguiti, esercitati in via strumentale mai prevalente.
art. 4 – patrimonio
Il patrimonio dell’associazione è formato dai proventi delle tasse di iscrizione e delle quote associative annuali, e da eventuali contributi straordinari versati dagli associati o da terzi. L’associazione potrà compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all’ampliamento, alla predisposizione ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione di aree.
art. 5 – associati
Chiunque, purché maggiorenne, può chiedere di associarsi, purché condivida gli scopi dell’associazione e la cui domanda di iscrizione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di respingere per validi e comprovati motivi la domanda di iscrizione.
Gli associati si distinguono in:
- Fondatori
- Ordinari
Sono da considerarsi ordinari tutti coloro che annualmente versano la quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e possiedono o hanno in uso una Piaggio Vespa. I soci ordinari possono essere eletti consiglieri e possono fare proposte al Consiglio Direttivo.
L’adesione, la quota ed il contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili.
I diritti degli associati con l’iscrizione, e purché in regola con tutti i versamenti dovuti all’associazione sono:
- Hanno diritto di frequentare la sede sociale e tutti i locali dell’associazione;
- Partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall’associazione;
- Fregiarsi del distintivo associativo, ricevere la tessera, unico e solo documento comprovante la qualità di associato;
- Presentare reclami, proposte e richieste al Consiglio Direttivo;
- Intervenire, discutere, presentare proposte in assemblea; votare all’assemblea dell’associazione anche per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
Gli obblighi degli associati sono:
- Versare la quota associativa annuale;
- Partecipare attivamente alla vita sociale;
- Non perseguire fini di lucro, in conformità agli scopi dell’associazione;
- Osservare lo Statuto e tutti i Regolamenti;
- Osservare il presente Statuto, le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo
- È impegno di ogni associato, partecipare ad almeno un raduno “vespistico” all’anno. (integrazione del 24.02.2009)
Gli associati si impegnano a non compiere atti contrari agli scopi associativi, o , comunque lesivi degli interessi e del prestigio dell’Associazione.
La qualità di associato si perde:
- Per dimissioni presentate per iscritto ed accettate dal Consiglio Direttivo;
- Per radiazione a causa di azioni ritenute disonorevoli, o, comunque incompatibili rispetto ai principi statutari dell’associazione;
- Per mancato rinnovo dell’associazione e relativo versamento della quota associativa.
art. 6 – provvedimenti disciplinari
Nei confronti degli associati che si rendono responsabili di violazioni e/o inadempienze, possono essere adottati i seguenti provvedimenti;
- Denuncia, richiamo o ammonizione scritta;
- Censura;
- Ammenda nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- Sospensione;
- Proposta di radiazione.
Tutti i provvedimenti sanzionatori sono adottati dal Consiglio Direttivo, e devono essere preceduti, ad eccezione del richiamo scritto, dalla contestazione degli addebiti e tutti adottati previa audizione dell’associato.
art. 7 – organi
Sono organi essenziali ed obbligatori dell’associazione:
- L’Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
art. 8 – l’assemblea
L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione.
L’assemblea con delibera da assumere entro il quarto mese successivo alla chiusura dell’esercizio che ha durata dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre, approva annualmente il rendiconto economico finanziario. L’assemblea delibera sull’attività sportiva ed assistenziale.
L’assemblea è convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico finanziario. Potrà essere, altresì, convocato in seduta straordinaria, in qualsiasi momento, dal Presidente stesso qualora lo ritenga necessario, ovvero da un terzo dei soci ordinari che ne facciano richiesta motivata, indicando i punti all’ordine del giorno, sui quali l’assemblea è chiamata a deliberare. In quest’ultima ipotesi, il Consiglio Direttivo dell’associazione provvede a convocare l’assemblea entro il termine di giorni trenta dalla richiesta.
Ogni socio ordinario, ha diritto ad un solo voto.
L’avviso di convocazione deve essere inviato con lettera ad ogni singolo socio almeno quindici giorni prima della riunione e deve contenere l’indicazione del luogo, della data, e dell’ora della riunione, nonché l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
In prima convocazione l’assemblea si ritiene validamente costituita con la presenza di un numero di soci che rappresenti almeno la metà più uno dei voti attribuiti a tutti gli aventi diritto, e delibererà validamente a maggioranza semplice dei votanti.
Hanno diritto al voto i soci regolarmente tesserati nell’anno solare precedente a quello in cui ha luogo l’assemblea, purché in regola con il tesseramento per il periodo in corso.
In seconda convocazione l’assemblea si ritiene validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibererà a maggioranza semplice dei votanti.
Lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, saranno validamente deliberati, sia prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.
Il Presidente dell’assemblea determina le modalità di votazione.
art. 9 – organi e durata
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica un anno e possono essere riconfermati. Al momento delle elezioni, devono, altresì essere Soci dell’Associazione da almeno un anno.
Tutte le cariche sono gratuite.
Tutte le votazioni per le cariche elettive devono avvenire esclusivamente a mezzo scheda segreta.
art. 10 – consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dai soci fondatori più i rappresentanti dei soci ordinari (eletti a maggioranza dall’assemblea annuale) fino a comporre un numero dispari di componenti non superiore a nove elementi in totale (delibera dei soci del 20/02/06).
Il Consiglio Direttivo può eleggere nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il segretario, i consiglieri ed il tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, amministra il patrimonio e le rendite sociali e sottopone all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto della sua gestione. Qualora un componente del Consiglio Direttivo resti assente dalle riunioni tre volte consecutive senza giustificato motivo sarà considerato dimissionario.
Qualora venga a mancare un numero di Consiglieri superiore alla metà, l’intero Consiglio decade, ed entro 60 giorni il Presidente convocherà l’Assemblea per procedere a nuove elezioni del Presidente e dei Consiglieri.
art. 11 – il presidente
- rappresenta ad ogni effetto l’associazione;
- viene eletto dal consiglio direttivo entro il 31/1 di ogni anno
- rimane in carica due anni ed e’ eletto a rotazione tra i soci fondatori (modifica del 24.02.09)
- deve organizzare la gita estiva
- convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo facendone eseguire le deliberazioni;
- relaziona l’assemblea sull’andamento dell’associazione ed è dotato di tutti i poteri per il raggiungimento dei fini sociali.
- provvede all’esecuzione delle delibere assembleari e realizza i programmi delle attività approvate dal Consiglio Direttivo;
- riceve le domande di ammissione ad associato;
- si può candidare a Presidente un qualsiasi socio regolarmente iscritto da almeno tre anni e che abbia fatto parte del Consiglio Direttivo per almeno due anni. Le candidature a Presidente devono essere inviate per email al consiglio direttivo entro il 31 luglio del secondo anno di carica del Presidente “uscente”. (modifica del 15.01.13)
art. 12 – tesoriere
il tesoriere esercita periodicamente la vigilanza sull’amministrazione dell’associazione e detiene la cassa dell’associazione.
art.13 – scioglimento dell’associazione
Lo scioglimento dell’associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo e della domanda sottoscritta da almeno la metà più uno dei Soci Ordinari e trasmessa al Consigli Direttivo, è discusso in sede di Assemblea straordinaria, appositamente indetta, e deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.
L’eventuale patrimonio associativo, in caso di scioglimento, per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altra associazione o ente che persegue fini di pubblica utilità indicata dall’assemblea che ha deliberato lo scioglimento.
Le passività esistenti e tutti gli impegni assunti verso terzi, devono essere soddisfatte prioritariamente dal fondo comune, e personalmente e solidalmente dal Presidente e dai componenti il Consiglio Direttivo.
art. 14 – modifiche allo statuto
Di propria iniziativa e con il voto favorevole della metà più uno degli aventi il diritto al voto, il Consiglio Direttivo, può proporre all’assemblea eventuali modifiche allo statuto. Il progetto di modifica deve rimanere depositatati presso la sede sociale a disposizione di tutti gli associati almeno per giorni quindici prima della data della riunione dell’Assemblea e deve comunque essere inviato in copia unitamente alla convocazione assembleare.
Per le modifiche è necessario che l’assemblea stessa partecipi, anche in seconda convocazione, un numero di associati che rappresenti almeno i tre quarti del totale degli aventi diritto al voto.
art. 15 – norme transitorie
Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme di Legge.
Letto sottoscritto ed approvato